Misure sanitarie straordinarie. Una zona di protezione e una zona di sorveglianza, “rispetto al punto di insorgenza del focolaio, al fine di impedire il diffondersi della malattia”. Così la Regione Lazio ha regolamentato con apposita ordinanza le azioni da mettere in campo per la gestione del focolaio di influenza aviaria H5N8 segnalata all’interno di un allevamento rurale non commerciale nel territorio del Comune di Tivoli, il tutto mentre si susseguono le comunicazioni delle varie amministrazioni circa il censimento della fauna avicola presente nelle varie zone di competenza (dopo Tivoli, il primo, sono arrivate quelle di Guidonia e di Marcellina).
Il raggio della zona di protezione è pari a tre chilometri, e comprende porzioni di territorio appartenenti ai Comuni di Tivoli, Castel Madama e di Roma Capitale, evidenziate dal provvedimento della Regione:
- TIVOLI: a est Strada San Vittorino; a sud via E. Toti; a Sud e a nord-est di via Goffredo Mameli; a sud e ad est di via Rosario Romeo; a sud e sud-est via Monti Lucretili; a sud e sud-est di SS5 via Tiburtina Valeria; a sud SP 33a Via Empolitana
- CASTEL MADAMA: località Minitola; località Campo del Ghiacci.
- ROMA: a nord-est di Via Crucis; a est di via Ponte di terra; a nord A24 autostrada dei parchi.
E’ pari invece a dieci chilometri il raggio della zona di sorveglianza, all’interno della quale sono comprese zone di competenza dei Comuni di Tivoli, Castel Madama, San Gregorio da Sassola, Casape, Gallicano nel Lazio, Poli, Zagarolo, Palestrina, Castel S. Pietro Romano, Capranica Prenestina, Ciciliano, Sambuci, Vicovaro, S. Polo dei Cavalieri, Marcellina, Guidonia Montecelio, Roma Capitale.
Nello specifico:
- TIVOLI: restante parte del comune
- CASTEL MADAMA: restante parte del comune;
- SAN GREGORIO DA SASSOLA
- CASAPE
- GALLICANO NEL LAZIO
- POLI
- ZAGAROLO: a nord di via Colle Scossite ; a nord di via Bianconi; a Nord di via Santa Apollara; A Nord di via Santa Maria; a Nord di via Colle del Rio
- PALESTRINA: a nord di Via Colle Rasto; a nord e nord-est SP 55a (via Pedemontana) incrocio Via vigesimo; a nord via Tende
- CASTEL S. PIETRO ROMANO: a Nord e nord est SP58a
- CAPRANICA PRENESTINA
- CICILIANO
- SAMBUCI a est SP42a
- VICOV ARO: a sud di Via delle Giunte e a Est E80 (Autostrada dei Parchi);
- S. POLO DEI CAVALIERI: a sud e ad est SP 32°
- MARCELLINA
- GUIDONIA MONTECELIO: a sud e a sud ovest SP 26b (via Cristoforo Ferrari); a Est Viale Roma; a Nord Via della Longarina; A nord SS5 Via Tiburtina
- ROMA: a EST Via di Lunghezzina; a Est Fosso San Giuliano; a est e sud EST Valle Castriglione.
Protezione e sorveglianza dunque, per una ordinanza che va rispettata e per la quale i contravventori saranno puniti ai sensi dell’art. 163 del Regolamento di Polizia Veterinaria in vigore, salvo maggiori pene sancite dal Codice Penale. Il provvedimento regionale è entrato in vigore “all’atto della comunicazione alle ASL territorialmente competenti, ASL Roma 2 e ASL Roma 5, ai proprietari di volatili dei Comuni ricadenti nella zona di protezione e di sorveglianza sopra citata per il tramite delle succitate ASL”.
Le misure sanitarie in vigore in entrambe le zone. L’immediato intervento della Regione e della Asl – oltre che del Comune di Tivoli – ha dunque evidenziato tutte le misure da adottare in entrambe le zone. Si va dal censimento di tutte le aziende avicole e degli animali presenti al sopralluogo presso tutte le aziende commerciali per sottoporre ad esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattività, passando per l’attuazione di un’ulteriore sorveglianza sierologica e virologica conformemente alle indicazioni operative regionali e nazionali in modo da individuare l’eventuale ulteriore diffusione dell’influenza aviaria nelle aziende ubicate nella zona di protezione.
La zona di Protezione. Solamente in questa è invece previsto il trasferimento di tutto il pollame e di tutti gli altri volatili in cattività all’interno di un edificio dell’azienda.
“Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. E’ adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici”, con le carcasse da distruggere quanto prima.
Particolare attenzione ai veicoli e alle attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carne, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati che devono essere sottoposti ad una o più procedure di disinfezione (lo stesso vale per le parti di veicoli utilizzati dal personale o da altre persone, che entrano e escono dalle aziende e che “potrebbero essere state contaminate sono sottoposte senza indugio ad una o più procedure di disinfezione”.
Serve inoltre l’autorizzazione del veterinario ufficiale per l’ingresso o l’uscita da un’azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. “Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all’abitazione umana in cui essi: non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell’azienda; non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell’azienda”.
Tutto deve essere segnalato al veterinario ufficiale, in particolare eventuali aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende, con le misure di biosicurezza da rispettare per chiunque entri o esca dalle aziende per impedire la diffusione dell’influenza aviaria.
“Il detentore degli animali tiene un registro di tutti i visitatori dell’azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinario della ASL competente che lo richieda”.
Sono vietate – salvo diversa determinazione regionale – sia la rimozione o lo spargimento della pollina proveniente dalle aziende ubicate nelle zone di protezione, e allo stesso modo “è vietata l’introduzione e l’immissione di selvaggina delle specie sensibili destinati al ripopolamento faunistico ed è altresì vietata la vendita ambulante di animali delle specie sensibili”. Il pollame e gli altri volatili in cattività – anche pollastre, pulcini di un giorno, uova e carcasse, non possono essere movimentati né trasportati tra aziende su strada, salvo che sulle strade private delle ditte.
Allo stesso modo è vietato il trasporto di carni di pollame dai macelli, dagli impianti di sezionamento e dai depositi di frigoriferi. Ci sono delle eccezioni: se le carni “provengono da pollame allevato al di fuori delle zone di protezione e sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni di pollame provenienti dalle zone di protezione e se le carni sono state prodotte almeno 21 giorni prima della data stimata della prima infezione in un’azienda all’interno di una zona di protezione e da allora sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni prodotte in seguito”.
Vietate anche le fiere, le mostre e le esposizioni di pollame e altri volatili. La Regione può autorizzare il trasporto diretto a un macello designato situato all’interno della zona di protezione, di sorveglianza o soggetta a restrizione del pollame proveniente da un’azienda situata nella zona di protezione e destinato alla macellazione immediata. Allo stesso modo il Ministero può autorizzare:
- il trasporto diretto di pulcini di un giorno, provenienti da aziende ubicate all’interno della zona di protezione, a un’azienda o a un capannone di quell’azienda che siano ubicati sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;
- il trasporto diretto di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da aziende ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza a una qualsiasi altra azienda ubicata sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;
- il trasporto diretto di pollastre a un’azienda o a un capannone di quell’azienda nei quali non sia presente altro pollame e che siano ubicati preferibilmente all’interno della zona di protezione o sorveglianza;
- il trasporto diretto di uova da cova da qualsiasi azienda a un incubatoio da essa designato («incubatoio designato») ubicato all’interno della zona di protezione o da un’azienda ubicata nella zona di protezione a qualsiasi incubatoio designato;
- il trasporto delle uova da consumo a un centro di imballaggio, a un centro per la fabbricazione di ovoprodotti, o a un impianto per la distruzione.
Le misure di cui sopra restano in vigore per ventuno giorni dopo l’esecuzione delle operazioni di disinfezione del focolaio insorto, salvo l’insorgenza di nuovi focolai.
Le misure nella zona di sorveglianza. Niente movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova all’interno dell’area, salvo autorizzazione della Regione: un divieto che tuttavia non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste. Vietato il trasporto anche verso aziende e centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all’esterno della zona di sorveglianza. La Regione può tuttavia autorizzare il trasporto diretto di:
I) pollame da macello a un impianto situato preferibilmente nella zona di protezione o sorveglianza
II) pollastre destinate a un’azienda in cui non sia presente altro pollame e che sia ubicata, preferibilmente, all’interno delle zone di protezione e sorveglianza. L’azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all’arrivo delle pollastre che restano nell’azienda di destinazione per almeno 21 giorni;
III) pulcini di un giorno: verso un’azienda o un capannone di tale azienda ubicati nel territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza purché vengano applicate opportune misure di biosicurezza, l’ azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale dopo il trasporto e i pulcini di un giorno restino nell’azienda di destinazione per almeno 21 giorni; oppure verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purché l’incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;
IV) uova da cova verso un incubatoio designato situato all’interno o all’esterno della zona di sorveglianza. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve esse-re garantita la rintracciabilità delle uova;
V) uova da tavola verso un centro di imballaggio designato, uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovo prodotti previsto dall’allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all’allegato II, capitolo XI, del regola-mento (CE) n. 852/2004, situato all’interno o all’esterno della zona di restrizione;
VI) uova destinate alla distruzione.
Allo stesso modo della zona di sorveglianza anche gli addetti che entrano ed escono dalle aziende devono rispettare le misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell’influenza aviaria. “I veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività VIVI, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio”, con l’ingresso o l’uscita da un’azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Riferimenti anche per i titolari dell’azienda, che devono tenere “un registro di tutti i visitatori dell’azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinario dell’Azienda ASL competente che lo richiede”. Vietato, tra le altre norme, il rilascio del pollame per il ripopolamento faunistico e fiere, mostre e esposizioni di fauna avicola. Le misure in questione restano in vigore per trenta giorni “dopo l’esecuzione delle operazioni di disinfezione del focolaio insorto, salvo l’insorgenza di nuovi focolai”.
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