Di fatto è un intervento contro i fenomeni di degrado e disturbo alla quiete pubblica che riguardano le zone del centro storico di Monterotondo, da anni polo di attrazione per il proliferare di locali autorizzati alla vendita di bevande alcoliche.
Fenomeno ambivalente: da un lato il rilancio della vocazione attrattiva, ricreativa e turistica del centro storico, la nascita di nuove attività commerciali e di conseguenza una crescita economica diffusa, dall’altro tutto ciò ha provocato importanti problematiche che investono la qualità della vita dei residenti, soprattutto in orario notturno.
Per questo il Comune di Monterotondo è passato alle vie di fatto: in principio c’è stato il Regolamento per la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e la somministrazione al pubblico di bevande alcooliche, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 49 del 23/06/2016, che tuttavia non ha introdotto limitazioni tali da permettere una soddisfacente ai problemi e che dunque necessita di una revisione. In attesa di questo, l’amministrazione ha optato per un’ordinanza d’urgenza, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali recenti, i quali ritengono pienamente legittimi i provvedimenti sindacali che, nella determinazione degli orari degli esercizi che somministrano al pubblico alimenti e bevande, optino per dei criteri riduttivi dell’orario di chiusura e di limitazioni orarie nella vendita e nel consumo, al fine di assicurare, all’esterno come all’interno dei locali, il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, tutelando in via primaria la quiete pubblica come espressione del diritto alla salute psicofisica che, come tale, prevale certamente sugli interessi puramente economici di quanti costituiscano la causa diretta o indiretta del disturbo.
L’ordinanza 15 del 2018 prevede:
- la chiusura degli esercizi commerciali, autorizzati e/o legittimati alla vendita di bevande alcooliche o superalcooliche, dalle ore 2,00 nelle giornate del venerdì e del sabato e dalle ore 1,00 nelle giornate dalla domenica al giovedì, prevedendo una sanzione di € 350,00 per il mancato rispetto del provvedimento;
- il divieto di vendita e di consumo di bevande alcooliche o superalcooliche su strade e piazze pubbliche o aperte al transito, dalle ore 24,00 nelle giornate dalla domenica al giovedì e dalle ore 1,00 nelle giornate del venerdì e sabato, prevedendo una sanzione di € 100,00 per il mancato rispetto del provvedimento;
- il divieto di vendita per asporto negli esercizi commerciali, di bevande alcooliche o superalcooliche in contenitori di vetro, dalle ore 22,00, prevedendo una sanzione di € 350,00 per il mancato rispetto del provvedimento;
- il divieto di consumo di bevande alcooliche o superalcooliche in contenitori di vetro su strade e piazze pubbliche o aperte al transito, dalle ore 22,00, prevedendo una sanzione di € 100,00 per il mancato rispetto del provvedimento;
- l’obbligo per gli esercenti di esporre all’interno e all’esterno del locale, in modo ben visibile e leggibile, un avviso con tutte le prescrizioni del provvedimento, prevedendo una sanzione di € 350,00 per il mancato rispetto;
- le stesse limitazioni e sanzioni valgono anche per la vendita attraverso distributori automatici;
- se la violazione degli obblighi e divieti previsti dal provvedimento è reiterata, sarà disposta la sospensione delle attività per un periodo non inferiore a tre giorni nel rispetto della normativa di settore.
L’ordinanza è entrata in vigore dal 28 maggio e lo sarà fino all’approvazione del nuovo “Regolamento comunale per la vendita per asporto di bevande alcooliche o superalcooliche in contenitori di vetro e la somministrazione al pubblico di bevande alcooliche”, da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale come integrato e/o modificato con i contenuti dell’ordinanza stessa e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di oggi.
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