Guidonia. Raccolta rifiuti, il TAR accoglie il ricorso incidentale di Comune e ATI Tekneko – F.lli Morgante: respinto quello presentato dalla RTI di cui fa parte la 29 Giugno

In Ambiente & Territorio, In Evidenza, Politica, Primo Piano da Yari Riccardi

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E’ stata pubblicata dal comune di Guidonia la determina dirigenziale – numero 5 del 22 gennaio 2016 – dell’Area VII (Politiche ambientali e decoro urbano) che esegue quanto prescritto dal TAR del Lazio in merito alla gara relativa alla procedura aperta per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi di decoro urbano, aggiudicata in maniera definitiva ad aprile all’ATI composto da Tekneko e F.lli Morgante. Su questa aggiudicazione ha presentato ricorso al TAR per ottenere l’annullamento l’ATI che si è classificato al secondo posto, composto dalla coop L.A.T., dalla Paoletti Ecologia S.r.l., da Ambiente S.p.a. e dalla 29 Giugno. Dall’altra parte, contro il ricorso dei secondi classificati si sono costituiti “sia il Comune di Guidonia che le società TEKNEKO Sistemi Ecologici e MM Fratelli Morgante, in proprio e in qualità di componenti del RTI aggiudicatario  – questo si legge nella determina del 22 gennaio – che ha sollevato ricorso incidentale per l’esclusione dalla graduatoria della gara della ricorrente evidenziando che la Coop. 29 giugno, mandante del RTI Coop LAT, sin dal dicembre 2014 è sottoposta alla misura di prevenzione antimafia del sequestro di quote societarie”. Con sentenza n. 13521/2015 il TAR del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e nel contempo ha accolto il ricorso incidentale, disponendo così  l’annullamento dei verbali della procedura di gara nella parte in cui il Comune ha ammesso alla procedura il RTI che ha presentato il ricorso contro l’aggiudicazione definitiva,  “e la determinazione dirigenziale n. 29 del 2 marzo 2015 nella parte in cui attribuisce la posizione di seconda classificata alla ricorrente principale”. Con la determina del 22 gennaio il Comune rende esecutiva la sentenza del Tribunale: vengono così annullati tutti i verbali della procedura di gara nella parte in cui il Comune ha ammesso alla procedura il RTI composto da coop L.A.T., dalla Paoletti Ecologia S.r.l., da AmbiEnte S.p.a. e dalla 29 Giugno, viene annullata la determina dirigenziale numero 29 del 2 marzo 2015, dove si attribuiva la posizione di secondo classificato alla RTI di cui faceva parte la 29 giugno. Tutto il resto dei verbali viene confermato. L’ATI Tekneko e F.lli Morgante resta l’aggiudicatario definitivo della gara.

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