L’iter del ricorso al Tar è partito nel 2012, presentato da Comat-Consorzio Marmi Tiburtini contro il Comune di Guidonia e la Regione Lazio in merito alla richiesta di annullamento della delibera di giunta comunale n. 324 del 26.10.2011 – prima giunta Rubeis – e dell’ordinanza dirigenziale n. 52 del 4.2.2012 “avente a oggetto sospensione dei lavori e contestuale ingiunzione – si legge nella sentenza – di demolizione e ripristino dei luoghi area ex Pio Istituto Santo Spirito di proprietà della Asl RMG in Guidonia Montecelio”, con relativa richiesta di risarcimento danni. La decisione del Tribunale è arrivata il 18 aprile, decisione importante perché accoglie il ricorso presentato dal consorzio. Un iter lungo 4 anni, fatto di memorie su memorie, per una vicenda che parte nel 1983, con l’approvazione da parte del consiglio comunale del piano di lottizzazione nella zona in merito alla lavorazione delle risorse del sottosuolo: nel 1984 un ulteriore atto di consiglio comunale – 294/1984 – rende obbligatoria la creazione di un consorzio “tra le imprese assegnatarie individuate – si legge nella delibera 324 del 2011 – anche per la realizzazione, a loro cura e spese, delle opere di urbanizzazione primaria di dette aree”. Nel 1992 i beni patrimoniali in questione ritornano alla Asl Rmg (legge regionale 18/1994), quindi non sono più a disposizione del Comune: lo specifica chiaramente la delibera di giunta in questione. “In data 16.1.2012 il Comando di Polizia municipale effettuava un sopralluogo e accertava che erano realizzate opere abusive (…) con la delibera di Giunta n. 324/2011 l‘ente ha preso atto del mancato adempimento da parte del consorzio resistente di tutti gli obblighi derivanti dalle citate deliberazioni consiliari e della mancata sottoscrizione delle prescritte convenzione; dichiarando la perdita di efficacia di tutti gli atti conseguenti”: questa è una parte delle memorie difensive presentate dal Comune evidenziate dalla sentenza. Memorie che non sono bastate: il Tribunale ha accolto il ricorso del consorzio. Motivi di legittimazione e incompetenza – “i beni oggetto della delibera non sono più nella disponibilità dell’ente comunale di Guidonia che pertanto non può revocare l’assegnazione di un diritto di superficie in quanto non titolare di nessun diritto reale o di godimento sui beni stessi” – e ancora principio del contrarius actus, visto che la giunta ha revocato con la delibera una precedente determinazione del consiglio comunale, mentre tale atto avrebbe dovuto essere disposto da chi lo ha emanato, e nell’ultimo motivo si sostiene “che si è realizzata una vera e propria azione di spoglio nei confronti e ai danni del ricorrente”. Riassumendo, la delibera avrebbe dovuto essere di consiglio comunale e non di giunta, mentre la domanda risarcitoria del consorzio è stata respinta per mancanza di prova. Ricorso accolto, e atti impugnati annullati dal Tar.
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